Pensione di reversibilità varrà anche per le coppie gay.Una circolare dell'Inps sottolinea l'adempimento dei diritti di legge alle coppie omosessuali
di Lapenna Daniele
#gay #LGBT #matrimonigay #inps #pensioni
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Il 21 dicembre scorso è passata inosservato un messaggio dell'INPS il quale sottolinea come le leggi riferite ai coniugi di un matrimonio etero si dovranno applicare anche ai coniugi di un'unione civile.
Si tratta del messaggio 5171 del 21/12/2016 che ha come oggetto "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76".
Il testo fa riferimento al comma 20 della Legge n.76 del 20 maggio 2016 (Legge Cirinnà) che ha legalizzato le unioni omosessuali. Il suddetto comma specifica che
«Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche'
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ».
Il messaggio dell'INPS riporta che «a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’ applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero».
Il testo termina ricordando che con un prossimo messaggio «verranno fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in oggetto».
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