Equitalia: migliaia di "cartelle fantasma" a rischio. Sancita l' effettiva nullità della notifica con raccomandata


I cittadini vincono con il Fisco una volta su due.
I dati delle commissioni tributarie provinciali e regionale riportano un indice di litigiosità fiscale molto alto quando si tratta di tasse, multe e contributi:
723 ricorsi in materia di Irpef, 263 per l’Irap, 254 per l’Iva, 206 di Ici/Imu, 135 per l’imposta di registro e 125 per catasto e ipoteche, 96 per la Tosap e 87 per la pubblicità. Solo 52 i ricorsi contro il bollo auto.

LA RACCOMANDATA DI EQUITALIA É NULLA

In primis l’Agenzia delle Entrate (1.603), seguono i Comuni (289), poi Equitalia (112) e l’Agenzia del Territorio (92). Gli atti sanzionatori più indigesti al cittadino sono gli avvisi di pagamento (1.754) e le cartelle di pagamento (311).

Alcune decisioni del tribunale di Genova, delle commissioni tributarie della Liguria e del Veneto e una sentenza della Corte di Cassazione rimettono in gioco tutto il sistema: le cartelle di Equitalia sono nulle se inviate a mezzo raccomandata e non tramite notifica a mano da funzionari di Equitalia o ufficiali giudiziari.
Equitalia invia a mezzo posta raccomandata le cartelle di pagamento.
L’articolo 26 Dpr 602/1973 nella stesura originaria disponeva che la «la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione» e quando questo non è possibile «la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».


Con successive modifiche, però, tale possibilità è stata preclusa all’ente. La notifica «non può essere effettuata dal concessionario se non avvalendosi dell’intermediazione di uno dei soggetti ai quali la stessa norma attribuisce in via tassativa il potere di notifica tout court, cioè in ogni forma normativamente prevista, inclusa quella con il mezzo della posta».
Equitalia è preposta unicamente alla riscossione mentre la norma suindicata è riservata unicamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva. Sulla scorta di questa norma, quindi, sono arrivate le decisioni che potrebbero fare scuola e giurisprudenza.
La notifica compiuta da un soggetto non abilitato, quindi, non può che essere considerata inesistente. Un fantasma che aleggia su qualche migliaio di cause tributarie.

CAUSE IN CORSO
In Umbria sono in attesa di decisione 747 cause con valore fino a 2.582 euro, seguite da quelle fino a 20mila euro (535), poi quelle fino a 75mila euro (350), poi seguono i ricorsi per sanzioni fino a 200mila euro (118) e quelli fino a 500mila euro (46), solo 24 ricorsi sono per valore oltre 1 milione di euro (24) e 85 per valore indeterminabile.
Nel corso del 2013 sono state presentate 2.372 domande di accertamento, mentre sono state 3.327 quelle definite. Il processo tributario in Umbria ha visto una cospicua riduzione dell’arretrato (-14,84%) per la commissione regionale, del 22,70% per la commissione provinciale di Perugia e del 50% per quella di Terni. Alcuni casi riguardano la vecchietta “accusata” di aver tentato di frodare il fisco con le detrazioni sulla prima casa, ma nella quale non ha mai abitato, oppure il cittadino che ha avuto una condanna indultata, ma al quale Equitalia chiede ugualmente il pagamento delle sanzioni. E anche una ipoteca sulla casa per cartelle esattoriali mai pagate. Sono solo alcuni dei casi che finiscono davanti alla commissione tributaria regionale. E in 2 casi su 5 cinque il cittadino ha ragione e incassa l’annullamento delle sanzioni o del procedimento.

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