Equitalia torna all' attacco con pignoramenti immobiliari. Ecco cosa sapere sull' iscrizione ipotecaria della propria abitazione in caso di debiti col fisco



Sono riprese dal 16 giugno scorso le operazioni di riscossione da parte di Equitalia e si è detto addio alla sanatoria. Ne è conseguita la possibilità, da parte dell'ente di riscossione, di attivare sia azioni cautelari, quali fermo amministrativo e ipoteca, sia procedure esecutive, come pignoramenti immobiliari e mobiliari.
Facciamo il punto della situazione.


Decreto del fare
Con l'approvazione del Decreto del Fare (D.L. 69/13) del Governo Letta, sono stati posti nuovi limiti, sia per l'iscrizione dell'ipoteca che per i pignoramenti di beni immobili ( leggi l' articolo "Equitalia pignora pensione di un invalido per 10mila euro: il provvedimento è illegittimo" ).

Ipoteca
A partire dal 22 giugno 2013, a garanzia del credito esattoriale, l'ipoteca su beni immmobili del debitore, può essere attivata da Equitalia solo per debiti di almeno 20mila euro. L'iscrizione del vincolo deve essere sempre preceduta dalla notifica dell'intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

Pignoramenti immobiliari
Dopo l'entrata in vigore del decreto del fare viene posto il divieto di pignoramento dell'abitazione principale del debitore, senza alcuna previsione di effetto retroattivo della norma. Le garanzie previste dal legislatore si applicano solo dal momento di effettiva vigenza della norma più favorevole al contribuente.
Ne consegue che mentre per i pignoramenti notificati prima del 22 giugno 2013 valgono le vecchie regole che non consentono di salvaguardare l'abitazione principale, successivamente la procedura esecutiva può essere attivata solo al verificarsi di condizioni più restrittive. Come si può ben immaginare, notevole è l'impatto operativo del divieto di espropriazione dell'abitazione principale.


Questo divieto opera al verificarsi di queste quattro condizioni:

1) deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore;
2) il fabbricato, secondo le risultanze catastali, deve essere destinato ad un uso abitativo;
3) non deve trattarsi di casa di lusso, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);
4) il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame.

Per iniziare le procedure di espropriazione, è inoltre necessario che il debito da recuperare sia superiore a 120mila euro e devono essere decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.
Anche in mancanza dei quattro requisiti sopra indicati, Equitalia potrà comunque iscrivere ipoteca sull'abitazione principale.

L'ipoteca costituisce solo una garanzia di prelazione, ossia di preferenza nei confronti di altri creditori che abbiano attivato un procedimento di espropriazione. Nei casi in cui sussiste per Equitalia un divieto di intraprendere una procedura esecutiva, l'Ente di riscossione potrà intervenire nel riparto del ricavato in caso di esecuzione forzata iniziata da altro creditore.

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