Si possono stendere i panni sul balcone, ma senza sgocciolìo


Quando si vive all'interno di un condominio basta veramente poco per trasformare la quiete in tempesta e questo la Suprema Corte lo sa bene visto che non di rado le liti tra condomini si trasferiscono dentro il Palazzaccio per essere placate

La questione delle casalinghe bresciane (iniziata oltre dieci anni fa) riguardava la possibilità o meno di poter utilizzare negli spazi comuni del condominio gli stendini per asciugare i panni, in particolare, una donna lamentava il fatto che il continuo sgocciolio del bucato finiva sopra la sua testa ogniqualvolta andava in terrazzo e si era rivolta al giudice per far cessare questa "doccia" continua.

In poche parole, la donna del piano di sotto ha citato in giudizio quella del piano superiore intimandole di eliminare due stenditoi installati sulle due finestre prospicenti il cortile interno sui quali la condomina stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul suo terrazzo.

La casalinga del piano di sopra, convenuta in giudizio, faceva presente che i due appartamenti erano stati di un solo proprietario che aveva messo gli stenditoi su quello che stava al piano superiore, creando così la «servitù di stillicidio» che le consentiva di sgocciolare i panni tranquillamente sull'appartamento di sotto.

La fase di merito ha dato prima ragione alla signora del piano di sopra, riconoscendole il diritto di "sgocciolare" ma in secondo grado,
la Corte d'Appello di Brescia, ribaltando la decisione del Tribunale, dichiarava «insussistente la servitù di stillicidio sul terrazzo» in quanto gli stendini erano troppo rudimentali per costituire una servitù.

La Corte si é pronunciata sul punto con la sentenza n. 14547/2012, stabilendo che i panni lavati possono esser stesi negli spazi condominiali ma a patto che vengano “strizzati” ben bene in casa allo scopo di non farli sgocciolare in condominio. La Corte, inoltre, respingendo il ricorso, ha osservato che “per creare una servitù di stillicidio” che consente appunto di fare sgocciolare i panni sul piano di sotto, “non bastano due fili sostenuti da staffe di metallo infissi dall'originario e unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti" perché ció "non lascia intendere che si volesse assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato" e, pertanto, la condomina del piano di sotto, al momento dell'acquisto, "non aveva ragione di ritenere che l'immobile fosse gravato di servitù di stillicidio".

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