Diritto di riservatezza del dipendente che accede, sul luogo di lavoro, a siti pornografici
Suprema Corte di Cassazione Civile Prima Sezione
Sentenza del 1° agosto 2013, n. 18443
( leggi il testo della sentenza )
Con la sentenza che si riporta, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha trattato il diritto alla riservatezza del dipendente che sul luogo di lavoro accede a siti pornografici.
Nell'occasione la Corte ha affermato che costituiscono dati personali sensibili, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto idonei a rivelare la vita sessuale dell’interessato, quelli relativi alla navigazione in internet con accesso a siti pornografici.
Nel caso esaminato dagli ermellini questo era l'oggetto che veniva contestato ad un dipendente da parte del proprio datore di lavoro in sede disciplinare.
Sul luogo di lavoro non si dovrebbe... lavorare?^^
RispondiEliminaMoz-
Di norma, sì!
EliminaMolti non sanno che... "gioco di mano, gioco da villano"