Senza lavoro: con il nuovo DL 76/13 si è disoccupati anche con reddito minimo. Cancellata la modifica effettuata dall' ex ministro Elsa Fornero


Si conserva lo stato di “disoccupato” anche se si possiede un reddito derivante da un’attività di lavoro ed esso è di importo minimo. È questa una delle misure più interessanti contenute nel nuovo DL lavoro [1] appena approvato dal Governo Letta.
La nuova norma ripristina una previsione che la riforma Fornero aveva abrogato. Quindi tutto ritorna alla situazione anteriore al 18 luglio 2012.
Ecco cosa cambia (o meglio: cosa ritorna ad essere).

Per i soli lavoratori subordinati, si ha diritto alla “sospensione” dello stato di disoccupazione se si svolge un lavoro subordinato non superiore a 8 mesi. Invece, nel caso di contratto di lavoro oltre gli otto mesi, lo stato di disoccupazione cessa del tutto.
Inoltre – questione di maggior rilievo – per qualsiasi tipo di lavoro (quindi non solo per i subordinati, come nel caso precedente, ma anche per i parasubordinati e gli autonomi) è possibile mantenere lo stato di disoccupato se il ricavato resta all’interno di una determina soglia reddituale esclusa da imposizione fiscale, da ultimo fissata in 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e in 4.800 annui per gli autonomi.

Pertanto, si conserva la disoccupazione in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da cui il soggetto trae un reddito estremamente basso (su cui non grava Irpef).

La legge Fornero aveva ridotto da 8 a 6 mesi il periodo di attività subordinata oltre cui si perde il diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione e aveva eliminato l’altra regola reddituale. Ciò, ovviamente, oltre a far perdere la condizione di disoccupazione a tanti lavoratori “saltuari”, aveva impedito anche, alle aziende, la possibilità di assumere in forma agevolata gran parte della forza lavoro che ormai non poteva più considerarsi disoccupata da almeno 24 mesi [2].

[1] D.L. n. 76/2013 che modifica il d.lgs. n. 181/2000. La parte del provvedimento oggetto della revisione è l’articolo 4. Si prevede l’inserimento – all’inizio dell’articolo – del seguente punto: “a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (…)”. In pratica si tratta del ripristino della norma anteriore all’entrata in vigore della riforma Fornero che ne ha previsto l’abrogazione.

[2] Ai sensi della L.407/1990.

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