Vuoi sospendere la richiesta di riscossione di Equitalia? Ora puoi farlo scaricando ed inviando i moduli reperibili sul sito web

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e anche dagli Agenti della riscossione.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

In base al decreto legislativo 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso.
In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa ( vedi news "Mamma supermultata. Fermo del veicolo. Equitalia fa retromarcia a causa della situazione della donna con un figlio disabile" ).


Con la direttiva di Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010 si può
chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria.

Basta consegnare compilato il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello ma anche scaricabile online all' indirizzo http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento. La domanda, completa del documento di riconoscimento, dei provvedimenti favorevoli o delle ricevute di pagamento, può essere presentata: allo sportello, via fax, tramite raccomandata a/r oppure online, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti" in homepage.

Avviso:
La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/12, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che se un cittadino ritiene non dovuta una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell’atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

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