Vuoi sospendere la richiesta di riscossione di Equitalia? Ora puoi farlo scaricando ed inviando i moduli reperibili sul sito web
La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e anche dagli Agenti della riscossione.
La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.
In base al decreto legislativo 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso.
In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa ( vedi news "Mamma supermultata. Fermo del veicolo. Equitalia fa retromarcia a causa della situazione della donna con un figlio disabile" ).
Con la direttiva di Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010 si può
chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria.
Basta consegnare compilato il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello ma anche scaricabile online all' indirizzo http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento. La domanda, completa del documento di riconoscimento, dei provvedimenti favorevoli o delle ricevute di pagamento, può essere presentata: allo sportello, via fax, tramite raccomandata a/r oppure online, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti" in homepage.
Avviso:
La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/12, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che se un cittadino ritiene non dovuta una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:
a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell’atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.
Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.
La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.
In base al decreto legislativo 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso.
In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa ( vedi news "Mamma supermultata. Fermo del veicolo. Equitalia fa retromarcia a causa della situazione della donna con un figlio disabile" ).
Con la direttiva di Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010 si può
chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria.
Basta consegnare compilato il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello ma anche scaricabile online all' indirizzo http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento. La domanda, completa del documento di riconoscimento, dei provvedimenti favorevoli o delle ricevute di pagamento, può essere presentata: allo sportello, via fax, tramite raccomandata a/r oppure online, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti" in homepage.
Avviso:
La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/12, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che se un cittadino ritiene non dovuta una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:
a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell’atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.
Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.
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