Termini notifica accertamento esecutivo: la nuova normativa elimina la rateizzazione
Anche gli atti successivi al primo saranno notificati
al contribuente, eventualmente mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, e conterranno, al pari
dell’accertamento esecutivo, l’intimazione ad adempiere;
nello specifico si tratta dei casi di rideterminazione degli importi
dovuti in base agli “accertamenti esecutivi”, anche nel caso
di residui importi dovuti al netto dei versamenti già effettuati,
dei casi di rideterminazione delle somme dovute a seguito
di sentenza ex art. 68, D.Lgs. 546/92 – riscossione frazionata
del tributo in pendenza del processo – e dei casi di rideterminazione
delle sanzioni ex art. 19, D.Lgs. 472/97 – riscossione frazionata
delle sanzioni dovute a seguito di sentenza.
La norma prevede che l’avviso di accertamento,
per poter essere considerato “esecutivo”, deve contenere
la formula esecutiva espressa dell’intimazione ad adempiere
entro il termine di proposizione del ricorso all’obbligo
di pagamento degli importi indicati ovvero, in caso di tempestiva
proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi
stabiliti dall’art. 15 del D.P.R. 602/73.
RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO ESECUTIVO:
L’ABROGAZIONE HA IL SAPORE DI VESSAZIONE
Oltre a tale obbligo, l’avviso deve contenere l’avvertimento
espresso che – in caso di mancato pagamento
entro il predetto termine – decorsi ulteriori 30 giorni
la riscossione delle somme richieste è affidata in carico
agli agenti della riscossione.
Una delle conseguenze più spiacevoli della nuova disposizione
è che il contribuente non potrà più richiedere
la rateazione delle somme dovute entro l’ordinario
termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
In precedenza, infatti, il contribuente che riceveva la notifica
della cartella di pagamento per le somme a titolo provvisorio
ex art 15 D.P.R. 602/73, poteva presentare fin dal giorno
della notifica istanza di rateazione all’Agente della riscossione,
con evidente risparmio di oneri di riscossione.
L’attuale normativa, invece, non consente tale opzione;
il contribuente, infatti, potrà presentare istanza di rateazione
all’Agente della riscossione soltanto decorso il sessantesimo giorno,
cioè soltanto dopo che tecnicamente è diventato moroso.
A ciò consegue che, nonostante l’Agente della riscossione
ancora non sia intervenuto perché, essendo nei 30 giorni
successivi ai primi 60 dalla notifica dell’atto, non vi è ancora stato
l’affidamento in carico delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate,
sarà addebitato un aggio nella misura del 9% al contribuente,
oltre agli interessi di mora.
E’ auspicabile che tale lacuna normativa venga rimossa
quanto prima perché profondamente ingiusta e vessatoria
nei confronti dei contribuenti che vorrebbero iniziare a pagare,
seppur frazionatamente. Altro profilo di censura è rinvenibile
nel fatto che vi è una immotivata disparità di trattamento
rispetto ai contribuenti cui è notificato un avviso di accertamento
“vecchia maniera”, cioè non esecutivo, perché questi riceveranno
la classica cartella di pagamento e potranno presentare istanza
di rateazione fin dal primo giorno.
Aggio del 9% oltre agli interessi, apperò, a quando una libbra di carne?
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