Equitalia: stop a ipoteche immobili sotto gli 8mila euro



In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari
sono aumentati del 13,4%, questa sentenza della Corte di Cassazione
fara’ tornare il sorriso a migliaia di italiani.
I supremi Giudici hanno infatti stabilito con la sentenza
n. 4077 del 22 febbraio 2010
che sono illegittime
le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito
reclamato è inferiore agli 8.000 euro e se non se ne
dà preavviso al contribuente.

In altre parole, con poche centinaia di euro di non pagate
non si rischia piu’ di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.


IL CASO

Un contribuente di Castellamare di Stabia ha proposto opposizione
all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà
spiegando che era sì inadempiente, ma che il suo debito
era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale
di 916,93 euro tra l’altro mai notificata.
Tanto che già in primo grado il giudice di Pace aveva
annullato l’ipoteca considerandola illegittima
(sentenza n. 3770/2007).
Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia
che si è rivolta alla Cassazione.
La società ha ritenuto incompetente il giudice di Pace
,
essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni
tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore
interessa unicamente l’espropriazione immobiliare
e non anche l’iscrizione di ipoteca.

Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno
accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato
del contribuente, Angelo Pisani.
Per la suprema Corte è, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria
sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro
l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene
esercitata la formalità ipotecaria prevista dall’art. 77 del dpr a. 602/1973.
Cio’ in virtu’ del fatto che “l’iscrizione di ipoteca
- si legge nella sentenza - è un atto preordinato e strumentale
all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative
”.

In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia è stata anche
condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate.
Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti, cosi’ come ha promesso Pisani, presidente nazionale dell’associazione Noiconsumatori.it.

Leggi il testo della sentenza

Un ringraziamento a Simone T.
per la notizia trovata in web.


fonte
http://www.adusbef.lombardia.it/notizie/1-ultime/285-contro-equitalia-vietato-iscrivere-ipoteca-sotto-gli-8000-euro.html

Commenti

  1. ho letto da per tutto ma non sono riuscito a capire se si possono pagare le tasse automobilistiche a rate fatemi sapere qualcosa grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Se si tratta di notifiche di Equitalia,
      puoi rateizzarle ( leggi il post inerente
      alla rateizzazione
      ), ma per quanto riguarda proprio la tassa automobilistica per sè, temo che non sia possibile.

      La legge non lo consente, ma però dà un anno di tempo dalla scadenza ultima per pagarlo con interessi di solo 3,75%.
      Quindi se l' ultimo bollo ti è scaduto a dicembre 2011,
      hai tempo per pagarlo sino a dicembre 2012 con un'aggiunta del solo 3,75%.
      Passato un anno gli interessi schizzano al 30%.
      Quindi conviene pagarlo prima che passi l' anno di scadenza.
      Ciaoo

      Elimina
  2. Ciao Daniele,
    Bolli regione Toscana,
    Volevo sapere se vanno pagate due cartelle esattoriali relative a :
    Tassa relativa all' anno 2004 per un furgone, cartella notificata nel settembre 2007 .

    Tassa relativa all'anno 2003 per un furgone, cartella notificata nel novembre 2006 e rinotificata nel settembre 2008 insieme a altre due tasse automobilistiche dell' anno 2005 per un furgone e una macchina.

    Ho una situazione un po' complicata, siamo arrivati con altre cartelle al pignoramento immobiliare di un terzo della mia proprieta' condivisa con altri due fratelli.
    posso fare qualche cosa, chiedere uno sgravio, sono da pagare oppure no ? per gli altri bolli dopo il 2005, vanno pagati oppure qualcosa va in prescrizione ? basta anche che arrivi una lettera dalla regione /aci per far decadere i termini ?

    Saluti Massimo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Massimo!

      Dunque, per la prima cartella:
      tassa anno 2004, sarebbe caduta in prescrizione
      nel 2008 MA nel settembre 2007 hai una notifica.
      Ed ecco che decade.Si ricomincia a contare la prescrizione.
      Settembre 2007 --> Settembre 2011.
      Se in questo intervallo non hai ricevuto altre lettere,
      questa tassa è caduta in prescrizione, e quindi per legge
      l' ente non può richiederti la tassa, perchè per legge
      si presume sia stata pagata ( prescrizione presuntiva ).

      Seconda cartella:
      tassa anno 2003, anche qui la notifica avviene entro i 4 anni di prescrizione ( novembre 2006 ) e quindi essa si azzera.
      La seconda notifica ( settembre 2008 ) azzera ancora una volta la prescrizione, e in maniera astuta vengono inserite altre tasse del 2005 che vedono così cadere anch' esse la prescrizione.

      Nello stato attuale la seconda cartella contenente le tasse
      automobilistiche del furgone relative al 2003 e 2005, e quella dell' auto del 2005 sono da pagare.

      Per il fatto del pignoramento immobiliare, ora non so quanto è il debito che lei ha, ma se si tratta di una cifra complessiva sotto gli 8.000 euro, l' ipoteca immobiliare è ILLEGITTIMA,
      come puoi vedere anche da un' altra sentenza della cassazione .
      Se hai un debito complessivo che non supera gli 8.000 euro, e parte del tuo immobile risulta veramente pignorato, puoi fare tranquillamente un esposto perchè per legge ( modificata nell' ultimo anno perchè precedentemente il limite massimo per ipoteca da parte di Equitalia era di 5.000 euro )
      NON POSSONO FARLO nella maniera più assoluta.

      A molti è accaduto di vedersi ipotecare parti di immobili,
      ma poi sono risultate solo lettere intimidatorie da parte di Equitalia. Una sorta di "ti metto paura così paghi", perchè
      anche loro sanno che la legge non consente di farlo.

      Per il pagamento esiste una rateizzazione con Equitalia ma conviene per debiti di migliaia di euro.
      Per debiti sulle centinaia non conviene perchè le rate sono alte, e la rateizzazione avviene compilando un modulo che attesti la difficile situazione economica dell' interessato.

      Per concludere ti riconfermo che la ricezione di una lettera fa cadere di fatto la prescrizione, qualunque tassa o altro tipo di lettera sia.
      Lo sapevo già ma ultimamente ho avuto conferma chiedendo anche ad un avvocato. Addirittura, se si rifiuta o non si ritira una raccomandata, questa farà cadere comunque la prescrizione.

      Un salutone a lei e buon inizio di settimana.
      Ma soprattutto, in bocca al lupo.

      Elimina

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