Modifica della Legge sugli assegni di famiglia



La nuova Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha comportato un peggioramento del diritto agli assegni in caso di malattia o infortunio. Le nuove disposizioni a livello federale prevedono che in caso di incapacità al lavoro l’assegno viene versato per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti. La nostra legge cantonale, in vigore fino al 31 dicembre 2008, riconosceva il diritto fino a dodici mesi dall’inizio dell’inabilità al lavoro.
Per tale motivo il Parlamento cantonale, nell’approvare la nuova legge sugli assegni di famiglia (Laf), aveva mantenuto tale diritto per la durata massima di dodici mesi con l’aggiunta di un capoverso 2 all’articolo 5. Questa modifica è stata in seguito considerata contraria al diritto superiore, ritenendo che il diritto agli assegni familiari in caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio è disciplinato dalla legislazione federale in via esaustiva. Con l’approvazione del Messaggio 6186 l’articolo 5 cpv. 2 è quindi stato abrogato.



Il Parlamento cantonale ha però riaffermato la ferma volontà di riconoscere il diritto agli assegni, in caso di inabilità al lavoro, per la durata di dodici mesi.
Questa volontà è stata concretizzata con l’approvazione del Messaggio 6364 che ha introdotto questa prestazione non a carico delle casse per gli assegni di famiglia ma a carico del cantone. Le nuove disposizioni (articoli da 45a a 45g della Laf) sono entrate in vigore il 1° gennaio di quest’anno.
L’Istituto delle assicurazioni sociali ha però rifiutato il versamento degli assegni in caso di malattia ad un lavoratore disoccupato ritenendo che non sono dati i requisiti legali per riconoscere le prestazioni previste dalla Laf. Questo in sintesi per il fatto che i disoccupati, a norma dell’art. 22 cpv. 1 LADI, non percepiscono gli assegni di famiglia ma un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli a carico o per i figli in formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbero diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro.
In caso di malattia dell’assicurato disoccupato, il diritto al supplemento di estingue, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LADI, al più tardi il 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro.
Fino al 31 dicembre 2008 anche i disoccupati inabili al lavoro beneficiavano dell’assegno per la durata di dodici mesi.

È evidente che il Parlamento cantonale, con l’approvazione del Messaggio 6364, non ha voluto fare differenziazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori disoccupati, ritenendo che il diritto agli assegni in caso d’inabilità al lavoro fosse da riconoscere a tutti per la durata massima di dodici mesi.

Alla luce di questa situazione si tratta quindi di aggiungere un nuovo capoverso all’articolo 45a Laf, che preveda il diritto alle prestazioni familiari in caso di malattia fino ad un massimo di dodici mesi anche per i disoccupati.
Si propone la seguente formulazione del capoverso 2 dell’articolo 45a:

2. Il medesimo diritto è riconosciuto ai disoccupati che beneficiavano del supplemento di cui all’art. 22 cpv. 1 LADI, esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di malattia ai sensi dell’art. 28 cvp. 1 LADI.

L’attuale cpv. 2 diventa il cpv. 3.

di
Gianni Guidicelli
fonte
http://www.ticinolibero.ch/?p=80383

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